Associazione CO.MED.A.

AGEVOLAZIONI FISCALI – Associazione CO.MED.A.

Associazione CO.MED.A. (Conciliazione Mediazione Arbitrato)

nr. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia

Agevolazioni Fiscali

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600,00 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica e € 24.000,00 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.
In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00.

VADEMECUM REGISTRAZIONE ACCORDI

Al fine di assicurare la migliore attuazione della registrazione diretta degli accordi a cura delle parti che l’hanno sottoscritto si ricorda:

  • Tutti gli accordi di mediazione dovranno essere registrati a cura delle parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
  • Con l’accordo viene registrato, quale allegato, anche il verbale dell’ultimo incontro che costituisce il presupposto e raccordo anche con i benefici fiscali e processuali connessi con l’accordo.
  • A tal fine nelle mediazioni in presenza il mediatore dovrà fare sottoscrivere tante copie del verbale di conclusione del procedimento di mediazione e dell’accordo quante sono le parti, oltre due originali, uno per l’Organismo di Mediazione ed uno per l’Agenzia delle Entrate.
  • Si evidenzia la necessità di verifica, prima della firma dell’accordo, di verifica del pagamento dell’indennizzo all’Organismo nonché contestualmente la rideterminazione del valore affinché si eviti o un eventuale ritardo della riconsegna degli originali ovvero lasciare aperta una questione di determinazione del valore con possibili
  • ripercussioni in fase di registrazione.
  • La richiesta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di registrazione dell’accordo di mediazione e del verbale deve presentarsi tramite il Modello 69 o il modello RAP per le comunicazioni telematiche che dovranno essere compilati in ogni loro parte seguendo le istruzioni presenti nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo si precisa che ove la formalità venga eseguita da terzi è necessario indicare i dati del delegato/a per la consegna e relativo ritiro.
  • Si precisa, altresì, che ove venga consegnato al momento della richiesta di registrazione un solo originale  dell’accordo e dell’ultimo verbale, l’Ufficio tratterrà l’originale e rilascerà una copia conforme. In questo caso oltre la marca di euro 16,00 da apporre sulla richiesta di registrazione dovranno corrispondersi i diritti di ricerca ed un’ulteriore marca di euro 16,00 per il rilascio di ciascuna copia conforme con gli estremi della registrazione.
  • Unitamente ai modelli 69 o RAP al verbale ed accordo di mediazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la ricevuta per l’Ufficio dell’avvenuto pagamento del tributo, degli eventuali diritti e, eventuale, imposta di bollo, in originale, dell’F24. Ricordiamo che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro ed a decorrere dal 30 giugno 2023 entro il limite di valore di 100.000,00 euro. In questi ultimi casi l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Ma in tutti i casi l’accordo deve essere registrato nel termine di 30 giorni.
  • Dopo il deposito del modello 69 o RAP ed allegati, l’Ufficio procede alla tassazione nel termine di tre giorni. L’assenza di personale potrebbe comportare un allungamento di tale termine, che ha carattere ordinatorio.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono reperibili tutte le informazioni e i moduli necessari.