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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA PREDISPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LE IMPRESE ASSICURATRICI:


L’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA), in considerazione della peculiarità della materia assicurativa e nell’intento di facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal decreto lgs 4 marzo 2010, n. 28 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 18 ottobre 2010, n.180), ha individuato delle Linee Guida procedurali alle quali le Imprese assicuratrici e  gli Organismi di mediazione registrati presso il Ministero della Giustizia possono aderire.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida vale quanto disciplinato dal Decreto lgs n. 28/2010, dal D.M. di attuazione e dal regolamento di ogni ODM aderente.

Poiché l’organismo di mediazione Associazione CO.MED.A. ( d’ora innanzi Comeda) ha recepito le esigenze organizzative evidenziate dalll’ANIA, si rende noto che i procedimenti di mediazione in materia assicurativa saranno svolte secondo le seguenti indicazioni:

1. Trasparenza

Comeda rende conoscibile tramite il proprio sito internet:

a). l’eventuale specializzazione dell’ODM in determinate materie (es. r.c. medica, r.c. auto etc.);

b). l’esistenza di eventuali accordi con altri ODM per la gestione e la trattazione delle istanze ricevute, fermo restando che tutti gli ODM facenti parte dell’accordo devono aderire alle presenti linee guida;

c). le procedure e i criteri di designazione dei mediatori;

d). gli elenchi dei mediatori ed eventuali rispettive specializzazioni (nominativo, titolo professionale);

e). le tabelle utilizzate per la quantificazione delle spese di mediazione;

f). i criteri di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti nominati dal mediatore.


2. Domanda di mediazione per controversie in materia assicurativa

Comeda si impegna a richiedere alla parte istante una serie di informazioni specifiche di natura assicurativa ed utili ad una corretta istruzione della pratica:

- i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza ovvero, per le mediazioni riferite controversie relative alla circolazione dei veicoli, i numeri di targa dei veicoli coinvolti.);

- il nominativo dell’impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro;

- limitatamente alle controversie su sinistri r.c. auto, l’informazione che si è completata la procedura d’offerta prevista dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con il relativo esito (somma offerta, comunicazione di mancata offerta, assenza di comunicazione da parte dell’impresa di assicurazione entro i termini previsti dai citati articoli);

- indicazione delle altre parti chiamate dall’istante alla mediazione;

Per le controversie concernenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità civile medica, Comeda verifica presso il soggetto invitato alla mediazione l’esistenza di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, provvede ad avvisare l’impresa assicuratrice coinvolta.

Per facilitare la raccolta delle informazioni presso l’istante e la loro trasmissione all’impresa, Comeda adotta dei formulari specifici per la presentazione delle istanze di mediazione in materia assicurativa ( si rinvia alla sezione “avvia la mediazione” del presente sito web).


3 Comunicazioni tra impresa assicuratrice e Comeda

La domanda presentata dall’assicurato o dal danneggiato viene inoltrata all’impresa assicuratrice a cura di Comeda all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa in sede di sottoscrizione delle presenti Linee Guida.

L’istanza di mediazione formulata dall’impresa assicuratrice, l’accettazione della procedura da parte della stessa in qualità di parte chiamata e tutte le comunicazioni tra l’Impresa e Comeda, salvo diverso accordo, vengono effettuate, preferibilmente per posta elettronica, utilizzando l’indirizzo indicato dall’impresa medesima nell’istanza o nell’adesione alla specifica procedura di mediazione.

La motivazione addotta dall’impresa assicuratrice (es. dati identificativi della polizza errati, carenza di copertura assicurativa, impresa non tenuta alla gestione del sinistro, ecc.) in merito alla sua eventuale mancata partecipazione all’incontro di mediazione dovrà essere allegata al verbale che il mediatore redigerà per certificare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.


4 Fissazione della data del primo incontro di mediazione

La data prevista per il primo incontro di mediazione viene comunicata all’impresa assicuratrice con un preavviso di 15 giorni lavorativi. L’impresa assicuratrice comunica le motivazioni della sua eventuale mancata partecipazione almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.


5 Calendarizzazione degli incontri

Comeda valuterà la possibilità di concordare con le singole imprese aderenti dei giorni fissi di calendario per gli incontri di mediazione.


6 L’incontro di mediazione e la formulazione della proposta del mediatore

Nella prima riunione il mediatore incontra personalmente le parti, eventualmente assistite da un professionista di propria fiducia, per chiarire le proprie posizioni al fine di consentire il raggiungimento di un accordo.

Il rappresentante dell’impresa assicuratrice può partecipare all’incontro di mediazione anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.

Nelle controversie che lo richiedano, il mediatore, previo accordo delle parti, nomina un esperto scelto tra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

La verbalizzazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore viene effettuata solo su richiesta di tutte le parti del procedimento.

La proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. In tal caso il mediatore redige processo verbale in cui dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento indicando le eventuali motivazioni.


7 Spese di mediazione

Le imprese assicuratrici aderenti avranno la possibilità di corrispondere Comeda tutte le spese tramite bonifico bancario in un’unica soluzione all’esito della procedura e previa emissione della fattura. Comeda e le Imprese possono prevedere forme di regolazione contabile con un unico saldo riferito a più procedure espletate in un periodo temporale predeterminato.

Comeda rende noto, nella comunicazione della domanda di mediazione all’impresa, lo scaglione di riferimento identificato per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, così qualificato dalle parti.Comeda rende, altresì, noto il criterio di scelta del valore di riferimento in caso di divergenza tra le parti sulla stima.


Visita il sito dell'ANIA:

http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html

 

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